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Mutua Concordia: Leone XIV apre alla destituzione dei patriarchi orientali, sotto il sigillo di Pietro
Il motu proprio «Mutua Concordia» autorizza per la prima volta i sinodi delle Chiese orientali a destituire il proprio patriarca per causa grave, sotto l'assenso del papa; lo misuriamo al primato romano di sempre.

Il 29 agosto 2026, papa Leone XIV ha promulgato una lettera apostolica in forma di motu proprio, «Mutua Concordia», che modifica i canoni 106 e 126 del Codice dei canoni delle Chiese orientali ed entra in vigore immediatamente. Per la prima volta, il sinodo dei vescovi di una Chiesa patriarcale può intervenire contro il proprio patriarca quando la comunione è «gravemente e irreparabilmente compromessa».
Il meccanismo è preciso. Se il sinodo riconosce una causa grave, invita il patriarca a dimettersi; in caso di rifiuto, procede a una votazione segreta, e la destituzione esige almeno i due terzi dei membri aventi voce deliberativa. Il patriarca interessato conserva il pieno diritto di difendersi davanti ai suoi pari. Ma la decisione sinodale non è mai definitiva: resta sospesa all'assenso del papa, che verifica che i voti siano stati espressi liberamente, al riparo da ogni pressione, e che agisce come garante. Le nuove norme valgono per le sei Chiese patriarcali e, per analogia, per le quattro Chiese arcivescovili maggiori: ucraina, romena, siro-malabarese e siro-malankarese. Il testo colma un silenzio del Codice orientale emerso alla luce del sole con lo scisma siro-malabarese, in India, che aveva condotto nel 2023 alle dimissioni dell'arcivescovo maggiore, il cardinale George Alencherry.
La lettera presenta questo legame reciproco come «l'anima della comunione della gerarchia ecclesiastica orientale»; la sua rottura irreparabile costituirebbe, scrive, «una grave ferita che occorre curare».
Ciò che la tradizione insegna
Il governo della Chiesa non è una federazione di sedi autonome. Il Concilio di Firenze, dove Greci e Latini suggellarono brevemente la loro unione, definisce che il Romano Pontefice ricevette da Cristo «il pieno potere di pascere, reggere e governare la Chiesa universale». Il Concilio Vaticano del 1870 lo precisa ancora: la sua giurisdizione è suprema, ordinaria e immediata sui pastori come sui fedeli di ogni rito. Un patriarca orientale è una grande sede, ma una sede in comunione con Pietro; è questa comunione che lo rende cattolico. Di qui l'assioma che il diritto antico ripete: «Prima Sedes a nemine iudicatur», la prima sede non è giudicata da nessuno, poiché al di sopra di essa non vi è che Pietro, e Pietro non risponde che a Cristo.
La misura al vaglio della tradizione
Misurata a questa regola, la disposizione non è una rottura. La sua novità è reale: mai il Codice orientale aveva previsto che un sinodo aprisse esso stesso la procedura contro il proprio capo. Ma la chiave di volta resta romana. Nella disciplina antica, un patriarca era giudicato da un concilio e la sentenza era confermata, o cassata, dalla Sede apostolica, verso cui si appellava da ogni giudizio grave. Qui, nessun voto, fosse anche dei due terzi, decide da sé: diventa effettivo solo con l'assenso del papa, che deve constatare la libertà dei suffragi. Il garante non è la maggioranza; è Pietro. In ciò il testo resta nella linea di Firenze e del Vaticano I.
La tradizione sarebbe ferita solo se il sinodo divenisse il giudice ultimo del proprio patriarca, facendo della prima sede di una Chiesa un uomo revocabile dai suoi subordinati. Riservando l'ultima parola al papa, la lettera chiude questa porta. Resta che la garanzia deve rimanere reale e non di pura forma: è alla fermezza del controllo romano, e non al testo da solo, che si giudicherà la misura.
Ciò che se ne deve ritenere
Per il fedele, la lezione è antica. L'unità della Chiesa non riposa sull'equilibrio dei sinodi, ma sulla roccia su cui è edificata: «Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa.» Là dove l'assenso di Pietro conserva l'ultima parola, l'ordine voluto da Cristo è salvo. Si terrà dunque ciò che la Chiesa ha sempre tenuto: la comunione con la Sede apostolica è la misura di tutto, e il governo delle Chiese orientali non sfugge a questa legge.
Fonti. Concilio di Firenze, bolla «Lætentur cæli» (1439), sul pieno potere del Romano Pontefice di pascere e governare la Chiesa universale; Concilio ecumenico Vaticano, costituzione «Pastor æternus» (1870), sulla giurisdizione suprema, ordinaria e immediata della Sede apostolica; l'assioma canonico «Prima Sedes a nemine iudicatur»; Vangelo secondo san Matteo, XVI, 18 (Vulgata, versione italiana del Martini).