Attualità
Magonza: un vescovo rifiuta di sanzionare la predicazione laica che riconosce vietata
Il vescovo di Magonza giudica «non del tutto coerente» il divieto romano della predicazione laica e dichiara che non sanzionerà le parrocchie dove dei laici predicano alla messa.

Il vescovo di Magonza, mons. Peter Kohlgraf, che presiede anche la commissione pastorale della Conferenza episcopale tedesca, giudica «non del tutto coerente» il ragionamento romano che vieta la predicazione laica alla messa, e dichiara che non avvierà alcuna sanzione contro le parrocchie della sua diocesi dove dei laici già predicano.
A giugno, il prefetto del Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, il cardinale Arthur Roche, aveva respinto una richiesta dei vescovi tedeschi, nata dal «Cammino sinodale», volta ad autorizzare un laico incaricato a predicare al posto dell'omelia a titolo eccezionale. La sua lettera ricorda che l'unico a predicare alla messa è il sacerdote che la celebra.
Mons. Kohlgraf oppone a questo principio un'obiezione di coerenza: «un sacerdote che concelebra, o un diacono che partecipa, non sarebbe allora, in buona logica, neppure autorizzato a predicare a quella messa.» Riconosce che Magonza osserva il divieto, ma che là dove la predicazione laica è divenuta un'abitudine, non l'autorizzerà né la impedirà: «Quando ne vengo a conoscenza, non intervengo con una misura disciplinare e non sanziono canonicamente. Ma non la promuovo, e non posso autorizzarla.
Constato semplicemente che, in certe parrocchie, una simile pratica si è stabilita.» Concede che una dipendente laica della diocesi non potrebbe predicare «secondo le esigenze romane», e che «il diritto canonico non lo permette, e questo rimane la nostra base.» Si dice infine turbato che il divieto «incoraggi ormai la delazione», con fedeli che scrivono a lui, al nunzio o direttamente a Roma. Per Magonza, conclude, la lettera romana non cambia nulla della pratica pastorale concreta.
Ciò che la tradizione insegna
La questione non è nuova, e la Chiesa l'ha risolta assai prima che se ne facesse un oggetto di negoziato sinodale. Predicare non è prendere la parola: è esercitare un ufficio ricevuto, e questo ufficio suppone la missione. «Come poi predicheranno, se non sono mandati?» domanda san Paolo (Rm 10, 15). Il Catechismo del Concilio di Trento insegna che i vescovi e i sacerdoti sono gli interpreti e gli ambasciatori di Dio, incaricati di insegnarci in suo nome la Legge divina, e di tenere sulla terra il posto di Dio stesso. L'annuncio della parola all'altare appartiene a coloro che il sacramento dell'Ordine ha fatto ministri, non a ogni battezzato.
Di qui la disciplina costante: il Codice del 1917 proibisce a tutti i laici, fossero pure religiosi, di predicare in chiesa (can. 1342 § 2). Il criterio non è mai stato la presenza materiale alla messa, ma l'Ordine e la missione, il che dissolve con una parola l'obiezione di «coerenza»: il diacono e il sacerdote concelebrante sono ordinati e inviati; il laico, no. Non vi è alcuna incoerenza nel riservare al ministro sacro ciò che, per sua natura, richiede il sacramento dell'Ordine.
La misura
Il fatto grave non è che un vescovo trovi imperfetto un ragionamento romano; è che riconosca la legge, la dichiari «la nostra base», e rifiuti tuttavia di farla osservare. Tollerare scientemente nelle proprie parrocchie ciò che il diritto vieta non è prudenza pastorale: è deporre il vincastro che il vescovo ha ricevuto proprio per custodire il gregge. Il pastore che «constata semplicemente» l'abuso stabilito cessa di governare ciò di cui dovrà rispondere. Quanto ad affliggersi che il divieto «incoraggi la delazione», è rovesciare l'ordine delle cose: ciò che turba la pace delle anime non è il fedele che segnala uno strappo alla legge della Chiesa, ma lo strappo stesso, lasciato correre sotto l'autorità che doveva riprenderlo.
Ciò che il fedele deve ritenere
L'omelia non è un diritto del battezzato né una tribuna aperta; è l'insegnamento di un inviato. Il fedele formato nella tradizione tiene a questa regola senza amarezza né spirito di parte: chiede di udire all'altare la voce di un ministro ordinato, e sa che una pratica «stabilita» non diventa mai legittima per la sola abitudine né per il silenzio di chi doveva correggerla.
Fonti. Epistola di san Paolo ai Romani X, 15 (Vulgata). Catechismo del Concilio di Trento (1566), del sacramento dell'Ordine. Codice di diritto canonico del 1917, canone 1342 § 2.